Lo Specchio

BUCCHINO: A LUGLIO AI RESIDENTI ALL’ESTERO LA“QUATTORDICESIMA”

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sta inviando ai pensionati residenti al-l’estero una lettera in-formativa sulla corre-sponsione della cosiddetta “quattordicesima” intro-dotta dal Governo Prodi. Si tratta di una somma aggiuntiva alla pensione che il governo di centro-sinistra nel 2007 decise di erogare ai pensionati, an-che residenti all’estero, titolari di pensioni e di redditi bassi. Questa som-ma sarà erogata anche nel 2008.
Ricordiamo che per aver diritto alla “quattordi-cesima” i pensionati ita-liani residenti all’estero devono avere un’età pari o superiore a 64 anni e un reddito personale non superiore a 8.640,84 euro annui (attenzione se si ha un reddito tra 8.640,84 e 8.976,84 si riceverà co-munque una quota ridotta di 14esima). Per le pen-sioni in convenzione inter-nazionale l’importo della quattordicesima è stato fissato per il 2008 in 336,00 euro.
Attenzione: nel caso in cui il reddito personale del pensionato sia di poco superiore al limite stabi-lito, la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta.
Per esempio se il reddito è di € 8.700, con anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a € 276,84 complessivi (8.640,84 + 336,00- 8.700).
Non devono essere com-putati nel reddito, per esplicita previsione nor-mativa, tra l’altro:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
- le pensioni di guerra
- i 154, 94 euro di importo aggiuntivo previsto dal-l’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Va ricordato che devono essere considerati i redditi percepiti dal pensionato nell’anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio.
Va rilevato infine che per i residenti all’estero ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva non sono computabili i contributi versati agli enti previ-denziali esteri e usati per la totalizzazione. Vengono invece presi in consi-derazione ai fini del limite reddituale il reddito estero e la pensione estera. Sug-geriamo a chi volesse avere ulteriori informa-zioni di rivolgersi al patronato di riferimento.

2 maggio 2008